Protezione dei prodotti di montagna e d'alpe
In Svizzera, le designazioni “montagna” e “alpe” possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità sole se sono adempiute le esigenze dell’ “Ordinanza concernente l’impego delle designazioni “montagna “ o “alpe” per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da esse ottenute”. I contrassegni ufficiali «montagna» e «alpe» garantiscono quindi la provenienza dei prodotti ottenuti rispettivamente nella regione di montagna e d'estivazione. Li proteggono ufficialmente e promuovono la trasparenza.
La protezione dei prodotti di “montagna” e “alpe” contribuisce inoltre a
- Creare valore aggiunto nelle regioni di montagna
- Preservare tradizioni
- Promuovere delle specialità regionali
- Rafforzare la competitività e la capacità di innovazione nelle regioni di montagna

Le zone di montagna sono delimitati sulla base di diversi criteri; come p.e. le loro condizioni climatiche, le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini, la configurazione del terreno ..

La delimitazione della regione d’estivazione si fonda sui pascoli d’estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estivazione, nonché sui pascoli comunitari