Protezione dei prodotti di montagna e d’alpe

In Svizzera, le designazioni “montagna” e “alpe” possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità sole se sono adempiute le esigenze dell’ “Ordinanza concernente l’impego delle designazioni “montagna “ o “alpe” per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da esse ottenute”.. I contrassegni ufficiali «montagna» e «alpe» garantiscono quindi la provenienza dei prodotti ottenuti rispettivamente nella regione di montagna e d’estivazione Li proteggono ufficialmente e promuovono la trasparenza.

I sondaggi confermano che i consumatori sono disposti a pagare un prezzo più alto per i prodotti di montagna e alpini. E a ragione, perché i prodotti di montagna e alpini hanno proprietà che giustificano un prezzo più elevato. Oltre alla produzione di prodotti agricoli, l’agricoltura di montagna e alpina contribuisce in modo significativo al mantenimento e alla conservazione dei paesaggi culturali della Svizzera.
La protezione e l’etichettatura dei prodotti montani e alpini con il simbolo della montagna e dell’alpinità

  • crea valore aggiunto per la conservazione e l’ulteriore sviluppo delle tradizioni agricole e delle specialità regionali.
  • promuove una produzione adeguata al sito in un ambiente intatto.
  • Rafforza il valore aggiunto dell’agricoltura di montagna
  • sostiene compiti di servizio pubblico come la tutela del territorio culturale e l’insediamento decentrato.

Con i segni, il consumatore capisce immediatamente l’autenticità dei prodotti di montagna e alpini.

Regioni di montagna
Le zone di montagna sono delimitati sulla base di diversi criteri; come p.e. le loro condizioni climatiche, le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini, la configurazione del terreno ..

Regione d’estivazione
Le aree di estivazione gestite stagionalmente si trovano al di sopra delle zone montane. A seconda della regione, questi variano da circa 1.200 a 2.400 m sul livello del mare. M.